Art. 3.
(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).

      1. All'articolo 16, quarto comma, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature».
      2. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «della lista dei candidati» sono soppresse.
      3. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le candidature nei collegi»;

          b) al secondo comma, le parole: «Insieme con le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Per le candidature nei collegi» e le parole: «della lista dei candidati» sono sostituite dalle seguenti «delle candidature nei collegi»;

          c) al terzo comma, le parole: «l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «l'iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi»;

          d) al sesto comma, le parole: «di una lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «di una candidatura di collegio»;

          e) al settimo comma, le parole: «della lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «della candidatura nei collegi» e

 

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le parole: «la lista» sono sostituite dalle seguenti: «la candidatura nei collegi»;

          f) l'ottavo comma è abrogato.

      4. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «della lista dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi» e le parole: «a ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna candidatura nei collegi».
      5. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, alinea, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi»;

          b) al primo comma, numeri 1) e 2), le parole: «le liste» sono sostituite dalle seguenti: «le candidature nei collegi»;

          c) al primo comma, numero 3), le parole: «le liste» sono sostituite dalle seguenti: «le candidature nei collegi» e le parole: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e» sono soppresse;

          d) al primo comma, numero 4), le parole: «cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali» sono sostituite dalle seguenti: «dichiara non valide le candidature nei collegi, per le quali»;

          e) al primo comma, numero 5), le parole: «cancella dalle liste i nomi dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dichiara non valide le candidature nei collegi»;

          f) al primo comma, il numero 6) è sostituito dal seguente:

          «6) dichiara non valide le candidature nei collegi di candidati già presentatisi in altro collegio»;

 

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          g) al secondo comma, le parole: «di ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti «di ciascun candidato nei collegi»;

          h) al terzo comma, le parole: «delle liste contestate o modificate» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati contestati».

      6. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi» e al secondo comma le parole: «di liste o» sono soppresse.
      7. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 2 è premesso il seguente:

          «02) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio»;

          b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

          «2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati. I contrassegni di ogni candidato sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio, salvo quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 3»;

          c) al numero 3), le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi»;

          d) al numero 4), le parole: «le liste ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi»;

 

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          e) al numero 5), le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dei nominativi dei candidati nei singoli collegi» e le parole: «alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio».

      8. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole «i delegati di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 17-bis e» e le parole: «della lista» sono sostituite dalle seguenti: «del candidato nel collegio»;

          b) al quarto comma, primo periodo, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi» e le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi»; al secondo periodo, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi» e le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi».

      9. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di ogni lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni candidato nel collegio».
      10. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 4), le parole: «le liste dei candidati della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nel collegio»;

          b) al numero 6), le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio».

      11. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «tabelle A-bis e A-ter» sono sostituite dalle seguenti: «tabella B»;

 

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          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Le schede per l'elezione dei deputati nei collegi riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del candidato»;

          c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Le schede devono pervenire agli uffici elettorati debitamente piegate».

      12. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».
      13. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi»;

          b) al secondo comma, le parole: «di liste» sono soppresse.

      14. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quarto comma, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi»;

          b) al settimo comma, le parole: «le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati nei collegi».

      15. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi» e le parole: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio».
      16. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati».

 

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      17. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e il nome del candidato preferito e il contrassegno o i contrassegni relativi. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità del voto che l'elettore ha facoltà di esprimere».

      18. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

      «Art. 59. - 1. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio rappresenta un voto individuale».

      19. All'articolo 67, primo comma, numero 2), terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».
      20. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 2), le parole: «dei voti di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei voti per i candidati nel collegio»;

          b) al secondo comma, le parole: «per le singole liste» sono sostituite dalle seguenti: «per i singoli candidati nei collegi».

      21. All'articolo 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio».

 

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      22. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio» e le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio».
      23. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «delle liste presenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio»;

          b) al secondo comma, le parole: «alle liste» sono sostituite dalle seguenti: «ai candidati».

      24. All'articolo 75, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste presenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio».
      25. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma, le parole: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio»;

          b) al quinto e al sesto comma, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».

      26. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di lista presenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».
      27. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».
      28. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».

 

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